Riforma del regime delle accise le figure dei destinatari e speditori certificati

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/02/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2023


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Circ. 3 delle dogane definisce le caratteristiche delle nuove qualifiche previste dalla direttiva Ue artefice del riordino del sistema di armonizzazione dell’imposta


Dall’evoluzione normativa che ha interessato il regime generale delle accise, spiccano due nuovi attori:

il “destinatario certificato”;

lo “speditore certificato”.

Introdotti dalla direttiva (Ue) 2020/262 e recepiti dall’ordinamento nazionale con il Dlgs n. 180/2021. Il loro debutto è fissato per il 13 febbraio 2023.

La Direzione accise – energie e alcoli fornisce chiarimenti su ruoli e adempimenti delle due figure con la circolare n. 3 del 3 febbraio 2023.

Le nuove disposizioni stabiliscono che soltanto tra tali soggetti possono essere movimentati i prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in uno Stato membro e successivamente trasportati in un altro Paese Ue per essere commercializzati.

La circolazione di tali merci verso il “destinatario certificato”, inoltre, secondo il novellato articolo10, comma 3, del Dlgs n. 504/95 (Tua), avviene tramite e-Das unionale emesso dal sistema informatizzato dopo che lo speditore ha inserito i dati richiesti. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. L’e-Das unionale, precisa la direzione, differisce da quello emesso per le movimentazioni dei prodotti all’interno dei confini italiani.

Con riferimento alle caratteristiche delle due nuove figure, la circolare precisa che il “destinatario certificato” è abilitato a ricevere prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel nostro Paese. Può essere in possesso della doppia qualifica di “depositario autorizzato” o “destinatario registrato” e, quindi, operare in entrambi i ruoli. In tal caso, è necessario separare i prodotti all’interno del deposito e avere scritture contabili distinte.

L’imposta, precisa ancora il documento di prassi, è esigibile in Italia dalla presa in carico della merce ed è dovuta dal destinatario nazionale entro il giorno successivo all’arrivo dei prodotti. Tra gli obblighi del “destinatario certificato nazionale” è prevista, inoltre, la prestazione della garanzia per il pagamento dell’imposta, fissata nella misura del 100% dell’accisa dovuta, adempimento che va assolto prima della spedizione.

Per ottenere la qualifica di “destinatario certificato” l’esercente deve inviare, tramite Pec, richiesta all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale l’interessato intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti inviati da speditori certificati di altri Paesi dell’Unione europea.

L’ufficio delle dogane, verificati i requisiti, autorizza il richiedente con apposito provvedimento e gli attribuisce il codice identificativo, che dovrà essere indicato nell’e-Das unionale, con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. L’abilitazione è valida fino a revoca.

Lo “speditore certificato”, invece, è il soggetto abilitato a spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in Italia e successivamente trasportati per scopi commerciali verso altri Stati dell’Unione. Anche in questo caso, per poter effettuare tali operazioni l’esercente deve prima chiedere, via Pec, l’abilitazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo in Italia per essere trasportati verso un destinatario certificato di un altro Stato membro.

A differenza di quanto richiesto al “destinatario certificato”, allo “speditore certificato” non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato, deve però operare in uno dei settori interessati dall’accisa (deposito di vini, vendita di prodotti alcolici, eccetera).

L’ufficio delle dogane, riscontrati i dati dichiarati nell’istanza, emana il provvedimento autorizzativo e attribuisce al richiedente il codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-Das unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia.

Tra gli adempimenti a carico dell’operatore, la trascrizione, in un apposito registro, dei prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nella richiesta di abilitazione, con annotazione degli estremi dell’e-Das unionale e del luogo in cui i prodotti saranno consegnati.

La circolare ricorda, infine, che lo “speditore certificato” può richiedere il rimborso dell’accisa sui prodotti trasferiti pagata nel nostro Paese nel rispetto del termine di decadenza dei due anni dalla data del versamento.

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