RIFORMA RISCOSSIONE PUBBLICATO IL DECRETO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/08/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/08/2024
Il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di riscossione
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024, il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di riscossione (Dlgs n. 110/2024).
In particolare, il decreto delegato persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 18 della legge delega, tra cui una maggiore efficienza dei sistemi generali di riscossione, l’uso delle più evolute tecnologie, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il potenziamento del sistema di riscossione coattiva, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure relative ai rimborsi, nonché una più chiara disciplina delle azioni di recupero nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.
Di seguito, una rassegna delle principali novità in materia.
Pianificazione annuale, discarico e riaffidamento, magazzino e responsabilità dell’agente della riscossione (articoli da 1 a 10)
È prevista, con il nuovo decreto, una pianificazione annuale dell’attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali tale pianificazione è adottata sentita la Conferenza Unificata (articolo 1).
A tal fine, l’articolo 2 individua gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025, tra i quali:
- il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, che deve avvenire non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine previsto dalle norme in materia di eventi eccezionali
- il tentativo di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito
- la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente
- la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.
Gli articoli 3 e 4 disciplinano il “discarico”, ossia la speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa. Nello specifico, si prevede (articolo 3) che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate. È possibile il discarico anticipato delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali l’agente della riscossione:
- ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale
- ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe tributaria (eseguito prima del discarico), l’assenza di beni del debitore aggredibili (cosiddetto discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore)
- ha rilevato la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
Gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive.
L’articolo 4 prevede, poi, delle ipotesi di differimento del discarico automatico che operano in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, qualora siano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure, in alternativa, siano intervenute dilazioni nelle ipotesi di difficoltà economica del debitore o a seguito di istituti agevolativi previsti dalla legge.
Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, l’articolo 5 consente agli enti creditori:
- di gestire direttamente la riscossione coattiva
- di affidare il recupero in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di evidenza pubblica
- di riaffidare il carico per due anni all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponibili da quest’ultima sul suo sito istituzionale.
Il riaffidamento è volto all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973, oppure dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
Inoltre, qualora si sia proceduto al discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore e l’ente creditore, nello svolgimento della sua attività, acquisisca nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, l’articolo 5 prevede la possibilità per l’ente stesso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, di comunicare tale circostanza e i beni da aggredire all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che procederà al relativo recupero. In tal caso, nell’evenienza di azioni infruttuose, il discarico automatico si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento il quale opera, anche in siffatta ipotesi, mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul suo sito istituzionale.
L’articolo 6 disciplina, invece, le verifiche e i controlli a opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente creditore circa l’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e delinea la responsabilità di quest’ultima. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell’occasione, l’ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto degli adempimenti prescritti, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, l’ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione. L’ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all’agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto, l’agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a un ottavo dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta sarà pari a un terzo dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali.
L’articolo 7 istituisce, inoltre, una commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del dipartimento delle Finanze e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata), che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione, proponendo al Mef le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte dello stesso.
È, infine, regolamentato il trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali Ue e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato rispettivamente affidate dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9). Disposizioni di coordinamento e di abrogazione sono, invece, contenute nell’articolo 10.
Integrazione logistica tra Entrate e Riscossione (articolo 11)
Al fine di realizzare un’effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 5-quinquies, del Dl n. 193/2016, si prevede che la Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità delle Entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti a fondi pubblici di investimento immobiliare oppure oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.
Modifiche in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo (articolo 12)
Il decreto delegato sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973.
La nuova formulazione ribadisce, in conformità alla precedente disposizione, che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Tuttavia, viene modificata la formulazione complessiva del citato comma anche tramite la previsione di ulteriori tre ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento - lettere d), e) e f). Nello specifico è previsto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 36/2023;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del citato Dpr n. 602/1973
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati
f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs n. 472/1997.
Nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in difficoltà (articolo 13)
È modificato l’articolo 19 del Dpr n. 602/1973 in materia di dilazione del pagamento.
Nel caso in cui il contribuente si limiti a dichiarare di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, siano di importo inferiore o pari a 120mila euro, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Diverso è il caso in cui il contribuente non solo dichiari, ma documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà: in tale ipotesi la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superino o meno i 120mila euro.
Se, infatti, il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per le somme di importo fino a 120mila euro la ripartizione va:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente è effettuata:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già oggetto di rateazione
- per i soggetti diversi dai precedenti, in base all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già oggetto di rateazione e il valore della produzione.
Si rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione:
- delle modalità di applicazione e della documentazione dei parametri ora citati
- di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l’applicazione dei predetti parametri, sarebbe precluso l’accesso alla dilazione
- di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri.
Infine, il decreto delegato prevede un apposito monitoraggio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di poter aumentare la dilazione fino a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 e relativamente alle quali la situazione di temporanea difficoltà sia soltanto dichiarata.
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