Ripianato il «rosso» la Srl può restare anche con un euro
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/04/2014
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/04/2014 pag. 32
Classificazione:
Perdite e capitale minimo. Dall'anno scorso non è necessario riallinearsi al minimo fissato a quota 10mila euro
Novità di tutto rilievo, recata dal Dl 76/2013 e commentata nello studio del Notariato n. 892-2013 dello scorso mese di dicembre.
Con l'introduzione del nuovo comma 4 nell'articolo 2463 del Codice civile l'ammontare del capitale per le srl possa essere determinato in misura inferiore ai 10.000 euro, con il limite minimo di 1 euro. mancanza di coordinamento con l'articolo 2482-ter dello stesso Codice, che regola la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Secondo lo studio del Notariato, le società che hanno un capitale pari o superiore a 10.000 euro e che vedono le perdite superiori al terzo intaccare tale limite minimo, pur essendo obbligate a convocare l'assemblea dei soci per i necessari interventi sul capitale, possano non ripristinare il capitale.
Con l'introduzione del nuovo comma 4 nell'articolo 2463 del Codice civile l'ammontare del capitale per le srl possa essere determinato in misura inferiore ai 10.000 euro, con il limite minimo di 1 euro. mancanza di coordinamento con l'articolo 2482-ter dello stesso Codice, che regola la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Secondo lo studio del Notariato, le società che hanno un capitale pari o superiore a 10.000 euro e che vedono le perdite superiori al terzo intaccare tale limite minimo, pur essendo obbligate a convocare l'assemblea dei soci per i necessari interventi sul capitale, possano non ripristinare il capitale.
LINK:
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/societa-capitali/892-13-i.pdf
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