Rottamazione quater la quarta edizione della procedura di rottamazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/02/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2023


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Analisi della definizione agevolata sui carichi affidati dal 2000 fino a metà 2022. Abbuono di sanzioni e interessi e somme maturate a titolo di aggio


È possibile avvalersi della rottamazione-quater, presentando apposita domanda di adesione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023, anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti definizioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa procedura (articolo 1, commi 231-252, legge 197/2022 - circolare 2/2023, paragrafo 9).

I precedenti

La disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 fondamentalmente ricalca quelle di tenore analogo che, a partire dal 2016, sono state più volte proposte (e prorogate) per consentire la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

La prima rottamazione delle cartelle, per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016, è arrivata con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (articolo 6, Dl 193/2016).

Successivamente, il collegato alla Manovra 2018 (articolo 1, Dl 148/2017) ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l’operatività anche in riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (rottamazione-bis).

Infine, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 (articolo 3, Dl 119/2018) ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter). I termini entro cui effettuare i relativi pagamenti, in considerazione dell’emergenza Covid, sono stati più volte prorogati, per ultimo dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quinquies, Dl 4/2022), che, tra l’altro, ha concesso di saldare entro il 30 aprile 2022 le rate in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio 2022 le quote previste nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 quelle dello stesso 2022 (vedi “Rottamazione ter e Saldo e stralcio: scadenza rate al 30 aprile, ma…”).

In tutte e tre le precedenti edizioni della rottamazione, l’adesione ha consentito di pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni nonché degli interessi di mora e, per i debiti previdenziali, delle somme aggiuntive.

L’oggetto della nuova rottamazione

Periodo

Rispetto alle precedenti edizioni, la rottamazione-quater allarga sensibilmente il suo raggio d’azione, dando la possibilità di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ovviamente, per i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati tra il 2000 e il 2015, resta fermo l’annullamento automatico previsto dai commi 222-230 della stessa legge di bilancio.

Cosa si versa

Anche i benefici sono maggiori: per l’estinzione dei debiti, infatti, è richiesto il versamento soltanto delle somme dovute a titolo:

di capitale;

e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non devono essere corrisposti:

  1. sanzioni;
  2. interessi di mora;
  3. in caso di debiti previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive;
  4. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  5. le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.

Le multe e enti di previdenza

Circa le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, con il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione si ottiene l’azzeramento degli interessi, comunque denominati, e delle somme maturate a titolo di aggio.

La rottamazione riguarda anche i debiti risultanti dai carichi affidati dagli enti di previdenza privati che, entro lo scorso 31 gennaio, hanno adottato apposita delibera in tal senso:

  • Cnpa forense (Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense),
  • Enpab (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi),
  • Cnpr (Cassa ragionieri),
  • Enpav (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari),
  • Inpgi “Giovanni Amendola” (Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani).

Vecchie rottamazioni

È riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova rottamazione anche per i debiti relativi a carichi 2000-2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese per l’adesione a una delle tre “vecchie” rottamazioni o al “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184-198, legge 145/2018) e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa definizione per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del piano di pagamento. Il debitore potrà sfruttare la nuova definizione per l’importo residuo ancora dovuto, attenendosi alle modalità e alla tempistica previste per la generalità dei contribuenti.

Relativamente agli importi versati per i precedenti istituti, si terrà conto, in sede di determinazione delle somme da pagare per la nuova definizione, solo di quanto corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella; in ogni caso, è escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Sono definibili anche i debiti relativi ai carichi che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate per l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (capo II, sezione prima, legge 3/2012) e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del “concordato minore” (titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, Dlgs 14/2019), con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Nelle ipotesi di procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi d’impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili: le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate prioritariamente alla definizione agevolata.

Cosa non si definisce

Oltre ai debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione antecedentemente al 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 e a quelli affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno emesso entro il 31 gennaio 2023 l’apposito provvedimento di adozione della misura agevolativa nonché alle somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento, non sono rottamabili i debiti dei carichi riguardanti:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero)
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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