SANZIONI MANCATO INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/09/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/09/2019
Le sanzioni sono previste per chi non trasmette i corrispettivi telematici
In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
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