SANZIONI SCONTRINO E CORRISPETTIVI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/01/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/01/2021
La legge di bilancio 2021 ridefinisce la mappa delle sanzioni applicabili alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati; per quelle formali, è prevista la misura fissa di 100 euro
Scende al 90% il “costo” della mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi ovvero della memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Disciplinati anche i casi di violazioni riguardanti i registratori telematici:
mancato o irregolare funzionamento, mancata tempestiva richiesta di manutenzione, omessa installazione, manomissione.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Slitta invece al 1° luglio la semplificazione prevista per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso.
È questo, in estrema sintesi, il contenuto delle disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2021 in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, commi 1109-1115, legge n. 178/2020).
A tal fine, il legislatore è intervenuto sulla norma che regolava il previgente regime sanzionatorio (articolo 2, comma 6, Dlgs n. 127/2015) e su quelle dalla stessa richiamate, contenute nel Dlgs 471/1997 di riforma delle sanzioni tributarie.
L’adempimento
I commercianti al minuto e assimilati (articolo 22, Dpr n. 633/1972) sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La trasmissione può avvenire al massimo entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre la memorizzazione deve essere giornaliera.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, restando comunque fermi i termini di liquidazione dell’Iva (articolo 2, Dlgs n. 127/2015).
Sanzioni
Per le violazioni inerenti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, abrogato il rinvio al regime sanzionatorio dettato per quelle in materia di scontrini e ricevute fiscali (in virtù del quale si rendeva applicabile la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato prevista nel caso di mancata emissione di ricevute, scontrini o documenti di trasporto ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali e nelle ipotesi di omessa annotazione sul registro dei corrispettivi o di irregolare funzionamento dei misuratori fiscali), è stata introdotta una disciplina specifica.
In tutte le ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è ora prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (la nuova misura riguarda anche le violazioni commesse dagli operatori che ancora emettono ricevute, scontrini o documenti di trasporto). Nella relazione illustrativa del Ddl di bilancio si legge che, a fronte di violazioni inerenti i due diversi momenti (memorizzazione e trasmissione), si applica un’unica sanzione, in quanto l’adempimento è da considerare unitario (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015). Pertanto, ad esempio, scatta una sola sanzione per l’infedele memorizzazione di un corrispettivo seguita da trasmissione tardiva od omessa.
A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi), già prevista in materia di scontrini e ricevute fiscali in caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio.
La stessa sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, ossia gli strumenti deputati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Invece, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Inoltre, per l’omessa installazione del registratore telematico, si applica la stessa sanzione, da 1.000 a 4mila euro, vigente per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.
Mentre nei confronti di chi manomette o altera i registratori oppure li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la sanzione da 3mila a 12mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.
Nel caso, invece, l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale), si applica una sanzione amministrativa meno onerosa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza tener conto dell’articolo 12, Dlgs n. 472/1997 (“Concorso di violazioni e continuazione”).
Altre disposizioni
- Viene precisato che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti attestanti l’operazione (documento commerciale, fattura) vanno effettuate non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione medesima
- È differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l’operatività della disposizione (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015), secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite quei medesimi strumenti
- Per i casi di omessa memorizzazione dei corrispettivi o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di violazione già constatata, così come è previsto in tema di scontrini fiscali (articolo 13, comma 1, lettera b-quater), Dlgs n. 472/1997).
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