SCADENZARIO FISCALE DICEMBRE 2018
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/12/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 06/12/2018
Tratto dal notiziario Interfile n. 17/2018 lo scadenzario di dicembre 2018
Scadenzario dicembre 2018
Lunedì 3 DICHIARAZIONI D’INTENTO EMESSE (Scadenza variabile legata all’effettuazione dell’operazione) |
L’esportatore abituale che intende acquistare beni o servizi in regime di non imponibilità, prima di effettuare l’operazione, deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Dichiarazioni d’intento e consegnare al fornitore copia della stessa con la ricevuta dell’invio. |
Lunedì 3 DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE (Scadenza variabile legata all’effettuazione dell’operazione) |
Chi riceve una dichiarazione d’intento dal proprio cliente, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità deve verificare di averla ricevuta prima dell’effettuazione dell’operazione e deve verificare l’autenticità della stessa collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate ecco il link: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica. Tali dati saranno disponibili anche nel Cassetto Fiscale. NB: Verificare anche se le cessioni effettuate rispettano il limite indicato nella Dichiarazione d’intento. |
IMPRESA FAMILIARE Promemoria Costituzione Modifica |
Per dare validità fiscale dal prossimo anno l'impresa familiare deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il 31 dicembre, ugualmente, in caso di inserimento di nuovi collaboratori, le regole fiscali nei loro confronti sono applicabili dall'anno successivo. |
MODIFICHE QUOTE UTILI SOCIETÀ DI PERSONE Promemoria |
Qualora nelle società di persone, (snc, sas ecc.) si intendano modificare le quote di partecipazione agli utili dei soci, fermi restando i conferimenti iniziali. Si dovrà stipulare l’atto notarile entro il 31.12, In questo modo, la variazione avrà validità fiscale con decorrenza dal successivo periodo di imposta. |
IVA per CASSA Valutare l’eventuale vantaggio nell’adottarla |
Nel regime “IVA PER CASSA” chi emette la fattura, non versa la relativa imposta fintantoché non ha incassato il relativo corrispettivo, ugualmente le fatture di acquisto seguono lo stesso trattamento. Il volume d’affari dell’anno precedente non deve superare i 2 milioni di euro. (Art. 32-bis del DL. 83/2012). |
Venerdì 7 CONSEGNA DOCUMENTI CONTABILI |
Per le aziende che usufruiscono del servizio di tenuta delle scritture contabili, scade il termine per consegnare, allo Studio Professionale, la documentazione contabile (fatture ecc.) del mese precedente per la relativa elaborazione. |
Lunedì 17 Commercianti - annotazione dei corrispettivi |
Scade il termine per annotare i corrispettivi nell’apposito registro. Rif. art. 6 c. 4 del DPR. 695/96 4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del DPR. n. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo. |
Lunedì 17 Annotazione riepilogativa delle fatture fino a 300 €. |
Le fatture emesse nel mese precedente, di importo fino a 300 euro, possono essere registrate cumulativamente entro oggi. Entro lo stesso valore è possibile registrare cumulativamente anche le fatture di acquisto. Rif. Art. 6 DPR. 695/96. |
Lunedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO F24: |
Scade il termine per versare telematicamente: |
- IRPEF – RITENUTE LAVORO DIPENDENTE |
Le ritenute operate nel mese precedente sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati, compresa l’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del TFR. |
- LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E COLLABORAZIONI |
compensi di lavoro autonomo e provvigioni (codici 1004-1038-1040). |
- CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA |
Il contributo previdenziale ex 10% calcolato sui compensi di collaborazione coordinata e continuativa e venditori a domicilio pagati nel mese precedente. |
- IVA – CONTRIBUENTI MENSILI |
L’IVA a debito relativa al mese precedente (codice 6011, minimo 25, 82 Euro). |
Lunedì 17 IMU TASI VERSAMENTO SALDO |
Scade il termine per versare il saldo IMU e TASI. L'importo dovrà essere calcolato a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso considerando anche gli eventuali immobili acquistati nel 2° semestre dell'anno. Vedi promemoria nel presente notiziario. |
Lunedì 17 INTERMEDIARI IMMOBILIARI e gestori di portali web che incassano locazioni brevi |
Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017. |
Giovedì 27 INTRASTAT MENSILI |
Scade il termine di spedizione telematica agli uffici doganali dei modelli INTRASTAT mensili di novembre da parte di chi ha realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 50.000 euro. |
Giovedì 27 ACCONTO IVA |
Scade il termine per versare l'acconto IVA di dicembre o del quarto trimestre (mod. F24 cod. 6013 mensili, 6035 trimestrali). (Art. 2 c. 4 Dl. 350/01) |
Lunedì 31 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI (proroga automatica a merc. 2) |
Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro per i nuovi contratti di locazione (riferiti sia a immobili strumentali che civili) che hanno avuto inizio con il primo del mese, nonché sui rinnovi e sulle annualità scaduti alla fine del mese precedente (Art. 68 L. 342/2000 collegato finanziaria 2000 e DL. 223/06 art. 35 c. 8 e ss.). |
Lunedì 31 SOTTOSCRIZIONE (soggetti con presentazione della D.R. al 30/09) |
Il libro inventari deve essere compilato e sottoscritto entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Rif. Art. 15 D.P.R. 600/73 o art. 2217 c. 3 del codice civile. Attenzione: indicare i criteri di valutazione del magazzino. (Per la maggioranza dei contribuenti, la cui scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi è quest’anno fissata al 31 ottobre, questa scadenza si intende prorogata al 31 gennaio 2019) |
Lunedì 31 Stampa registri fiscali e libri contabili |
Scade il termine per stampare i registri fiscali e i libri contabili, termine previsto entro 3 mesi dal temine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Art. 7 c. 4-ter DL. 357/94 come modificato dal c. 161 dell’art. 1 della finanziaria 2008). (Per la maggioranza dei contribuenti, la cui scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi è quest’anno fissata al 31 ottobre, questa scadenza si intende prorogata al 31 gennaio 2019) |
Lunedì 31 CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI FATTURA ELETTRONICA E REGISTRI |
Scade il termine per porre in conservazione le fatture elettroniche e i documenti digitali relativi all’anno precedente. Il termine previsto è entro 3 mesi dal temine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 3, c. 3, del D.M. 17.06.14 che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994). (Per la maggioranza dei contribuenti, la cui scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi è quest’anno fissata al 31 ottobre, questa scadenza si intende prorogata al 31 gennaio 2019). |
Lunedì 31 AGENTI E RAPPRESENTANTI (Vedi articolo nel presente notiziario) |
Per gli agenti e rappresentanti che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di terzi, scade il termine per la spedizione, a mezzo raccomandata AR / PEC, alla casa mandante, della dichiarazione con cui chiedono l'applicazione della ritenuta fiscale sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni. Rif. Art. 25-bis, comma 2 DPR 600/73. |
Lunedì 31 KM SULLA SCHEDA CARBURANTI |
Verificare i chilometri percorsi e annotarli sulla relativa scheda carburanti. Obbligo previsto per le imprese, non per i professionisti. |
Lunedì 31 PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMUNICAZIONE QUOTA NON DEDOTTA |
I contributi versati dai soggetti Irpef a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini reddituali fino a un importo massimo annuo pari ad € 5.164,57. Se detti contributi non sono stati dedotti in tutto o in parte per incapienza del reddito, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà tassata al momento della liquidazione della prestazione. Affinché questo sia possibile è necessario comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. Il termine è quello del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o se antecedente entro la data di maturazione del diritto alla prestazione. |
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