SCIOGLIMENTO DELLA DONAZIONE DI EX PRIMA CASA SENZA PERDITA AGEVOLAZIONE NUOVA PRIMA CASA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/10/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/10/2019
Non si perde il bonus “prima casa” sul secondo immobile, se l’altro, prima donato, è rientrato nel possesso del contribuente prima del successivo acquisto agevolato.
Risposta n. 443/2019
Contribuente che nel 2005 ha donato ai genitori l’abitazione acquistata nel 1998 con le agevolazioni “prima casa” e nel 2006 ha comprato una nuova casa usufruendo anche in questo caso del bonus.
Il contribuente chiede se la risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione del 2005 – che intende realizzare – può determinare la decadenza dall’agevolazione, di cui ha beneficiato con l’atto del 2006.
L'Agenzia conferma che le agevolazioni non si perdono, poiché il bonus “prima casa” fruito sul secondo acquisto non può essere revocato in quanto, al momento della stipula dell’atto di compravendita, non vi erano cause ostative “ legate alla pre-possidenza di altro immobile acquistato con le agevolazioni”, essendo stato il primo immobile donato in data anteriore al secondo acquisto.
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