Scontrini, sanzioni in cortocircuito nei casi di mancata trasmissione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/10/2019
Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/10/2019
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con sanzioni più altre rispetto alla fattura.
Il c. 6 dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015 prevede che si applica, «in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione», la sanzione prevista dall’articolo 6, c. 3 del D.lgs 471/1997 in relazione alla mancata documentazione dei corrispettivi pari al 100 per cento dell’imposta.
I corrispettivi memorizzati, ma inviati oltre i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione sono puniti con la sanzione del 100 per cento.
Penalità non applicabile, per il primo semestre dell’obbligo, se la trasmissione viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
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