SCONTRINO TELEMATICO PER CORRISPETTIVI NON INCASSATI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/06/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/06/2026
Procedura diversa fra cessione di beni e prestazione di servizi
Tratto dalla circolare n. 3/2020
1.2 Documento commerciale
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Ne deriva, in altri termini, che la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.
Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA.
Cessione di beni senza incasso
A titolo d'esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA - e l'esercente potrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
Prestazione di servizi senza incasso
Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso;
al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale -perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente.
Fattura
Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) "immediata", ossia entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini IVA (25).
Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il "non riscosso", atto ad una successiva fattura c.d. "differita" ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto IVA (26).
Cercando di esemplificare, senza pretesa di esaustività tra le molteplici situazioni che si possono verificare, i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 22 del decreto IVA possono documentare:
a) le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi eseguite (ed effettuate ai fini IVA), alternativamente, con:
- memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, con contestuale emissione del documento commerciale;
- fattura "immediata" ex articolo 21, comma 4, del decreto IVA, con rilascio di copia al cliente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015;
- fattura "differita" ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA (ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime), sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, ecc.);
b) le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, alternativamente con:
- documento commerciale recante il "non riscosso", al quale seguirà ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dell'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento);
- fattura "immediata" ex articolo 21, comma 4, del decreto IVA, da emettere entro dodici giorni dall'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il pagamento);
- fattura "differita" ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento).
Vale ricordare che, in base all'articolo 6, comma 4, del decreto IVA, «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento», deve aggiungersi, per le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, che l'eventuale emissione anticipata della fattura "immediata" rende non necessaria quella del documento commerciale.
Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, «sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale» mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per «rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni», benefici della medesima esenzione.
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