Scritture in modalità elettronica e assolvimento del Bollo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/05/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/05/2021
Versamento con F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a differenza dalla versione cartacea che scontava l’imposta di 16 euro ogni 100 pagine
Chiarimenti della risposta n. 346 del 17 maggio 2021
Le regole per l’assolvimento dell'imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici prevedono l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, vale a dire il versamento tramite F24, con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. L’imposta, inoltre, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
In relazione alla tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell'articolo 7 del Dl n. 357/1994, modificato dall'articolo 12-octies del decreto "Crescita", permette di derogare all'obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi. Nello specifico il comma 4-quater, in deroga al precedente 4-ter, prevede che
"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza".
Con riferimento al Bollo, in linea generale, precisa l’Agenzia, ai fini civilistici l’articolo 2214 del codice civile prevede l’applicazione dell'imposta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili.
In relazione all’assolvimento dell’imposta occorre distinguere se la tenuta di tali libri sia meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo o se tali scritture, come nel caso in esame, siano tenute in modalità informatica.
Libri stampati
Nel primo caso le regole erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevedeva l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina (32 euro nel caso in cui non sia dovuta la tassa annuale vidimazione), prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine, assolta mediante marca da bollo (pagamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno), o ai soggetti autorizzati tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72".
Libri informatici (ndr:stampa su file "pdf")
Nel secondo caso, invece, rappresentato nell’istanza di interpello, le previsioni da applicare sono quelle contenute nell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”).
Il comma 1 dell’articolo 6 di tale Dm, in sintesi, stabilisce che l'imposta sia versata, con modalità esclusivamente telematica, tramite modello di pagamento F24 (articolo 17, D.lgs n. 241/1997), con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106/2014.
Il successivo comma 2 dell'articolo 6 prevede, inoltre, che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Infine, il successivo comma 3 dispone che tale imposta da versare (ndr.16 euro) per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
La risposta non riconosce quanto l'istante ipotizzava, vale a dire una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file pdf) e con versamento dell'imposta di bollo in base al numero delle pagine generate al momento della stampa in pdf, utilizzando per il pagamento il modello F23 con codice tributo 458T ovvero in alternativa mediante modello F24 online codice tributo 1552.
(ndr: pare quindi sia corretta la procedura che prevede la generazione dei file in pdf e l'assolvimento dell'imposta di bollo col secondo metodo, 16 euro ogni 2500 registrazioni con F24 codice 2501, si auspica tuttavia un chiarimento più esplicito)
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