SENZA APE sanzioni economiche

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/01/2014

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/01/2014 pag. 21


Classificazione:

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A qualsiasi contratto di compravendita di fabbricati, tranne marginali eccezioni, deve essere allegato l'Ape, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica.

Dl 154/2013, (in vigore dal 24 dicembre 2013) il quale ha introdotto un nuovo comma 3 all'articolo 6, del Dgs 192/2005, sostituendo per intero i precedenti predetti commi 3 e 3-bis e sancendo che:
a) nei contratti di compravendita immobiliare deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) copia dell'Ape va allegata al contratto;
c) in caso di omessa dichiarazione
o allegazione le parti contraenti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3mila a euro 18mila;
Risoluzione 83/13 sulle modalità di registrazione contratto affitto con APE
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