SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRESTATI ALL'ESTERO E RITENUTA SUBITA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/02/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/02/2019




Trattamento della ritenuta che la società subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.


la risposta n. 23/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività (fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica), ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.

In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.
Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.
 
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.

 

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