SERVIZIO ON LINE PER ORDINARE CIBI CON SCONTRINO ELETTRONICO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/02/2020
Secondo la normativa europea non rappresenta un “servizio elettronico” e quindi deve essere documentata tramite fattura o memorizzazione elettronica e invio telematico
L'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia) non costituisce un “servizio elettronico”, e di conseguenza, il suo uso non può beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020, che fa riferiemento all’articolo 7, comma 3, lettera u), del regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011, in applicazione della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune Iva.
Pertanto, l’uso di tali applicativi ricade nelle regole generali e deve essere documentato tramite fattura, ex articolo 21 del decreto Iva, se richiesta dall'utente, o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri, ai sensi articolo 2 del Dlgs n. 127/2015.
Stesse regole per il servizio di consegna degli ordini.
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