Sgravi al 50% solo per i trasfertisti collegati a un’indennità fissa

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/01/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2020


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L’Inps si allinea alla definizione normativa del trasfertismo prevista dall’articolo 51, comma 6 del Tuir


la circolare 158/2019, dopo tre anni dall’intervento del legislatore in materia, con la norma interpretativa contenuta nel Dl 193/2016.

Perché il lavoratore sia considerato un trasfertista - con l’imponibilità al 50% delle indennità percepite - i requisiti fissati dal legislatore devono essere presenti tutti insieme: se ne manca anche uno solo, si ricade nell’ipotesi della trasferta occasionale.

Il dipendente è trasfertista quando sussistono in contemporanea queste tre condizioni:

  • manca indicazione, nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • l'attività lavorativa prevede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente sia stato effettivamente in missione e dove questa si sia svolta.
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