SINDACO UNICO E NOMINA SUPPLENTE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/12/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/12/2018


Classificazione:

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Il legislatore non ha previsto la nomina di alcun supplente del sindaco unico


Secondo il CNDCEC se ne potrebbe dedurre che la nomina del supplente non debba essere obbligatoriamente prevista dallo statuto, né deliberata in sede di nomina del sindaco unico. Si può, tuttavia, evidenziare che la nomina di un sindaco supplente consentirebbe, ai sensi dell’art. 2401 c.c., la sostituzione automatica dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo in tal modo la continuità di svolgimento delle funzioni di controllo.

CNDCEC nota interpretativa del 24.4.2012 vedi 1° link.

 

Secondo il ministero dello sviluppo la nomina del supplente è come se non esistesse in quanto non prevista dalla legge, prot. 180772 del 28.8.2012 vedi 2° link.

Nella Srl in caso di dimissioni del sindaco unico senza la previsione del supplente, si rende necessaria una nuova nomina dell'assemblea; nel caso di inerzia dell'assemblea il sindaco unico si troverà nelle condizioni di dover comunque permanere nel l'incarico fino alla sua sostituzione.

In ogni caso la ripetuta inerzia assembleare potrebbe costituire causa di scioglimento della società.

 

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