SOCIETÀ' DI COMODO LE CAUSE DI ESCLUSIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/05/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 27/05/2019


Classificazione:

img_report

Taluni soggetti cd. esonerati non sono sottoposti alla presunzione di essere "non operativi"


Taluni soggetti non sono sottoposti alla presunzione di essere "non operativi"; la legge ora esclude:

  1. chi è obbligato per legge a costituirsi come società di capitali (es.: società finanziarie, Caaf);
  2. chi si trova nel primo periodo d'imposta;
  3. le società in amministrazione controllata o straordinaria;
  4. società ed enti che controllano società ed enti quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
  5. società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri e società da loro controllate anche indirettamente;
  6. le società esercenti servizi pubblici di trasporto;
  7. società con un numero di soci superiore a 49 il limite precedente era di 99. Tale numero di soci deve sussistere per oltre la metà dell’esercizio (183 gg.) norma di esonero già applicabile all’esercizio in corso al 31.12.2007 (circ. 9/E/2008);
  8. società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, la condizione deve sussistere per tutti i giorni dei due periodi d’imposta considerati nonché del periodo d’imposta per il quale si effettua la verifica, non si considerano collaboratori a progetto e amministratori (circ. 9/E/2008);
  9. società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
  10. società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, se la società è in contabilità semplificata si renderà necessario ricostruire i dati in un apposito prospetto;
  11. società partecipate da enti pubblici in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale, condizione che deve sussistere per (183 gg.) oltre la metà dell’esercizio (circ. 9/E/2008);
  12. società che nell’esercizio di riferimento risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, si comprendono anche i soggetti che adeguandosi alle risultanze degli studi e agli indicatori di normalità economica, risultano congrui e coerenti. A tal fine il livello di adeguamento deve essere pari al maggiore fra:
  • livello minimo risultante dagli studi che tenga conto degli indicatori di normalità economica;
  • livello puntuale di riferimento degli studi senza tener conto degli indicatori di normalità economica.
  1. Interpello, dal 2006 è scomparsa la norma di esonero riferita a “chi non si trova in un normale periodo d'imposta” (liquidazione, chi sta approntando la sede e/o i macchinari, chi attende le prescritte autorizzazioni) tuttavia il nuovo comma 4-bis prevede la possibilità di proporre interpello per la non applicazione delle presunzioni in argomento, per veder riconosciuta la situazione di non normale esercizio dell’attività si dovrà pertanto proporre appello.

Situazioni oggettive di disapplicazione

La finanziaria 2008 ha previsto che con apposito provvedimento possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello.

A tal fine è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’AE. prot. 23681 del 14.2.2208 e prot. 87956 del 11.6.2012 con i quali si individuano con decorrenza rispettivamente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e in corso all’11.6.2012 anche le seguenti ulteriori cause di esclusione dalla presunzione di società non operativa:

  1. Società in liquidazione alle quali non è applicabile lo scioglimento o trasformazione agevolati (L. 244/07 art. 1 c. 129) che si impegnano in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione dell’impegno e per quello precedente e successivo; così ad esempio l’impegno assunto dichiarando i redditi 2007 con unico 2008 consente di disapplicare la presunzione per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 (attenzione agli esercizi di durata inferiore all’anno derivanti dalla messa in liquidazione).
  2. Per i periodi d’imposta anteriori all’inizio delle procedure che di seguito elenchiamo e per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni scadono dopo l’inizio della procedura di:
  1. Fallimento;
  2. Liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa;
  3. Concordato preventivo;
  4. Amministrazione straordinaria.
  1. Per i periodo d’imposta nel corso del quale è nominato in sede civile, un Amministratore Giudiziario e per quelli successivi in cui permane l’amministrazione giudiziaria derivante da sequestro penale o confisca;
  2. Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da immobili locati ad enti pubblici o a canoni vincolati di cui alla L. 431/98 o altre leggi regionali o statali;
  3. Limitatamente alle partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) detenute in:
  1. Società non considerate di comodo, anche a seguito di interpello;
  2. Società collegate estere alle quali si applica l’art. 168 del TUIR.
  1. società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione tramite interpello, in relazione a un precedente periodo d’imposta e sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che nei periodi d’imposta successivi non hanno subito variazioni. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
  2. Società che esercitano esclusivamente attività agricole ex art. 2135 cc. e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 99/2004.
  3. Società vittime di calamità per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti, limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento e a quello successivo.

(l’affitto d’azienda o un esercizio di durata inferiore all’anno non sono cause di esclusione)

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro