Società sportive dilettantistiche E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2019


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Non si possono ancora applicare le nuove previsioni del codice del Terzo settore che levano agli emolumenti i vincoli della precedente normativa e prevedono dei parametri più elastici


La società sportiva dilettantistica che intende conferire degli emolumenti al suo amministratore con funzioni dirigenziali, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore dovrà seguire le vecchie regole indicate nell’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 che prevede un limite alla corresponsione dei compensi. Le modifiche recate dal codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), infatti, compresa l'abrogazione del citato articolo, troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea - prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice - e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo Cts (articolo 104, comma 2).
Pertanto, sino al termine di cui al citato articolo 104, comma 2, del Cts, l'ambito soggettivo di applicazione del regime in argomento resta invariato.

Sono le conclusioni delineate nella risposta dell’Agenzia n. 452 del 30 ottobre 2019.

L’istante, in particolare, chiede se il riconoscimento all’amministratore di un equo compenso, che tenga conto dell’impegno, del tempo impiegato e delle responsabilità assunte, possa considerarsi “distribuzione indiretta” di utili, posto che il codice del Terzo settore ritiene che solo “la corresponsione ad amministratori, ... di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni” si debba considerare distribuzione indiretta di utili (articolo 8, comma 3, lettera a) del Dlgs n. 117/2017).

L’Agenzia ricorda che il codice del Terzo settore prevede per gli enti senza scopo di lucro il divieto di “distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (...)” (articolo 8, comma 2, del Cts) e che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili", fra l'altro, la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni” (articolo 8, comma 3, lettera a) del Cts).

La disciplina sulle Onlus, evidenzia l’Agenzia, vieta la distribuzione degli utili sia diretta che indiretta per enti non commerciali e Onlus e un vincolo di utilizzo delle risorse dell’ente per le proprie attività caratterizzanti. In particolare l’articolo 10, comma 6 del Dlgs n. 460/1997 individua cinque specifiche ipotesi di distribuzione indiretta di utili sanzionabili e prevede alla lettera c) del comma 6 una corresponsione di emolumenti limitata.

L’articolo 8, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 117/2017, invece, prevede che l'individuazione del compenso per gli amministratori, per i sindaci e per chiunque rivesta cariche sociali non sia unicamente commisurato al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni ma sia un legato “all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze”.

Il legislatore, comunque, evidenzia l’Agenzia, ha dato alle associazioni sportive senza fini di lucro la possibilità di scegliere se conservare le agevolazioni fiscali della disciplina vigente oppure entrare fra gli enti del Terzo settore e fruire dei benefici fiscali dedicati.

In conclusione, finché le modifiche operate dalla disciplina del Terzo settore non saranno operative, i compensi percepiti dall’amministratore non potranno fruire delle disposizioni del citato articolo 8, comma 3, lettera a) Dlgs n. 117/2017, ma dovranno essere disciplinati dalla vecchia normativa (articolo 10, comma 6, Dlgs n. 460/1997).

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