SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/07/2018

Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2018


Classificazione:

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I termini processuali compreso reclamo e mediazione sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1, legge 742/69).


La sospensione riguarda anche i termini del contenzioso tributario, pure in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4, Dlgs 546/1992).

Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:

  • il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992).
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22, Dlgs 546/1992)
  • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23, Dlgs 546/1992)
  • i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992)
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32, Dlgs 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso. 

Bisogna distinguere due ipotesi:

  • se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo (ad esempio, se si riceve la notifica di un avviso di accertamento il 6 agosto, il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto deve iniziare il 1° settembre)
  • se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, se l’avviso di accertamento viene notificato il 25 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione vanno calcolati tenendo conto dei sei giorni tra il 26 e il 31 luglio, della sospensione 1°-31 agosto, e dei 54 giorni che vanno dal 1° settembre al 24 ottobre). 

Si ricorda, infine, che la sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione, mentre non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento e per i termini delle fasi cautelari del processo.

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