Sostegno a turismo e spettacolo dal DL. Agosto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/09/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/09/2020


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Per le strutture turistico ricettive con attività esclusivamente stagionale, il tax credit affitti spetta anche con riferimento al canone corrisposto nel mese di luglio


Niente seconda rata Imu 2020 per alberghi, stabilimenti e luoghi dello spettacolo e, a favore di cinema e teatri, esenzione dal tributo municipale per ulteriori due anni; torna il “bonus alberghi” del 65% per incentivare la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, incluse quelle che erogano cure termali; esteso di un mese il credito d’imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Sono le principali misure fiscali a favore del comparto turistico e dello spettacolo contenute nel Dl n. 104/2020.

Esenzione Imu estesa a tutto il 2020
Per sostenere economicamente gli operatori del settore turistico e dello spettacolo, l’articolo 78 del decreto “Agosto” amplia, sia sotto l’aspetto temporale sia per quanto riguarda l’ambito soggettivo, le agevolazioni in materia di imposta municipale propria già riconosciute dal decreto “Rilancio” (articolo 177, Dl n. 34/2020).
Tale ultima norma ha sancito l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2020 per: gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; gli immobili della categoria catastale D usati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il nuovo intervento legislativo:

  • estende l’esenzione alla seconda rata dell’Imu per il 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre
  • con riferimento ai fabbricati D/2, estende l’esenzione dalla seconda rata dell’Imu 2020 alle relative pertinenze
  • estende l’esenzione dalla seconda rata dell’Imu 2020 agli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, e a quelli destinati a discoteche, sale da ballo, night-club. L’agevolazione spetta a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività che vi si esercitano
  • per i soli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, estende l’esenzione agli anni 2021 e 2022, sempre che ci sia coincidenza tra proprietari e gestori delle attività (trattandosi di un aiuto di Stato, l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Comunità europea).

Torna il bonus riqualificazione
L’articolo 79 del Dl n. 104/2020 ripropone, con qualche modifica, l’agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014 e reiterata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016, consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Possono beneficiarne anche le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle che erogano cure termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% (anziché l’originario 30%) delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali di pari importo, prevista dal comma 3 della norma che l’ha istituito. Inoltre, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Tax credit affitti prorogato di un mese
Prolungato per un altro mese il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, introdotto dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Pertanto, a seguito dell’intervento operato dall’articolo 77 del decreto “Agosto”, il bonus spetta, in via generalizzata, in relazione alle somme effettivamente versate nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; invece, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, va riferito a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Inoltre, è stabilito che il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi/compensi registrato nel periodo d’imposta precedente non più soltanto alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, ma anche alle strutture termali.
Ricordiamo che il bonus è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione ovvero al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

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