Spese di migliorie su beni di terzi: sì alla rettifica della detrazione Iva
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/04/2019
Eliminazione dell'immobilizzazione “migliorie su beni di terzi” con imputazione a conto economico dell’insussistenza passiva e rettifica dell’Iva detratta sulle spese di migliorie.
In base alla disciplina europea e nazionale, con riguardo alle spese di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell’usufrutto, è corretta la rettifica della detrazione dell’Iva. Si tratta, infatti, di spese che vanno considerate relative a beni ammortizzabili. ’Agenzia delle entrate risposta n. 131/2019.
Il caso riguarda una Società che gestisce alcuni immobili, in parte ricevuti in usufrutto dalla fondazione da cui è controllata e in parte di sua proprietà.
A seguito della concessione dell’usufrutto, l’istante ha locato a terzi gli immobili, riscuotendo un canone su cui è stata applicata l’Iva (locazioni imponibili).
Nel corso degli anni, l’interpellante ha effettuato sugli immobili in usufrutto lavori di manutenzione straordinaria e migliorie funzionali all’attività di locazione. Queste spese sono state capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “migliorie su beni di terzi”. L’Iva pagata sui lavori è stata portata integralmente in detrazione in quanto riconducibile a locazioni imponibili.
Nel dicembre del 2015, l’istante ha ceduto il diritto di usufrutto alla fondazione e ha cancellato la voce dell’attivo immobilizzato “migliorie su beni di terzi” mediante imputazione a conto economico dell’insussistenza passiva. Inoltre, ha rettificato l’Iva detratta sulle spese di migliorie. La rettifica è stata indicata nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2015.
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