Spese di ospitalità dei clienti deducibili senza limiti

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/05/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/05/2026


Classificazione:

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L’ordinanza n. 13185/2026, della Cassazione sulla diferenza tra spese di pubblicità e rappresentanza.


Contestazione Agenzia Entrate

1) la indetraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 2, d.P.R. 633/72 e l’art. 168 della Direttiva 112/2006/CE sulla differenza tra IVA sugli acquisti e IVA sulle vendite;

2) ai fini IRES, l’indeducibilità in misura integrale delle spese per prestazioni alberghiere, vitto, alloggio e stampa, perché sostenute per conto proprio e non per conto dei propri clienti;

3) ai fini IRAP gli acquisti erano deducibili al netto sia degli importi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, sia dei costi relativi a un convegno medico ritenuto non inerente.

Decisione della Cassazione

In tema di determinazione del reddito di impresa, che il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti (Cass. n. 10781 del 2023).

In questo contesto, si è specificato (Cass. n. 122 del 2022), le spese sostenute per l'ospitalità dei clienti assumono un peso specifico diverso rispetto alle normali spese di rappresentanza, trattandosi di spese più strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa, in quanto sostenute all'interno di un contesto commerciale ben definito, fortemente indirizzato, se non esclusivamente costruito, a promuovere con particolare efficacia la bontà dei prodotti dell’impresa (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all'azienda), al fine di ottenerne l’acquisto da parte dei clienti, anche potenziali tali, e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue effettivamente i propri ricavi.

Le spese in parola, per poter essere considerate deducibili senza limitazioni, devono, allora, essere sostenute all'interno di particolari situazioni come quelle appena indicate, in cui devono essere esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa: tali contesti sono in effetti particolarmente favorevoli all’esaltazione del prodotto offerto.

Per mostre, fiere ed eventi simili si devono intendere quelle particolari manifestazioni in cui l'impresa partecipa attraverso l'esposizione dei propri beni e servizi ed in cui si incontrano tutta una serie di attori connotati da un forte interesse e propensione commerciale (compratori, espositori, forni- tori, ecc.).

10.2. Inoltre, erra il giudice a ritenere che basti un confronto con il testo dello statuto dell’ente per stabilire se le spese sono deducibili o meno («trattandosi di costi sicuramente specifici e caratteristici dell’Azienda speciale, del suo oggetto sociale»). Il fatto che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale è una circostanza che ha un valore meramente indiziario, rilevando piuttosto se l’attività è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valo- rizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto (cfr. Cass. n.8739 del 2024). 11. Accolto il ricorso principale (nei limiti) e accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili e per la liquidazione delle spese di lite.

 

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