Spese istruzione e welfare aziendale non imponibili i rimborsi documentati
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/08/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/08/2026
Non concorrono al reddito del dipendente le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli, anche se sostenute dal coniuge
Con la risposta a interpello n. 159/2026, l’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, a fronte di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente, quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del lavoratore. Il pagamento effettuato dal coniuge non esclude, di per sé, l’applicazione del regime di non imponibilità, a condizione che il datore di lavoro disponga della documentazione necessaria a verificare la natura della spesa, il soggetto fruitore del servizio e l’assenza di duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali.
Il caso
Il quesito riguarda l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir, disposizione che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per finalità educative e formative riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del medesimo Testo unico.
Il caso concreto concerne i dipendenti titolari di un credito welfare aziendale intenzionati a richiedere al datore di lavoro il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli e riconducibili alle finalità previste dal richiamato articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi. In relazione ad un dipendente, tuttavia, le spese sono state sostenute dal coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente esclusivamente intestato a quest’ultimo. L’interpello mira quindi a chiarire se la circostanza che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal dipendente titolare del credito welfare impedisca o meno la non concorrenza del rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il punto di partenza dell’analisi è il principio generale contenuto nell’articolo 51, comma 1, del Tuir, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Tale regola esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in forza del quale rientrano nella base imponibile non solo gli emolumenti monetari, ma anche i valori corrispondenti a beni, servizi e opere messi a disposizione dal datore di lavoro. Le esclusioni da imposizione sono quindi ammesse nei casi previsti nei commi successivi dello stesso articolo 51.
Tra tali deroghe rientra la lettera f-bis) del comma 2, che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir (cosiddetti familiari a carico), di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare. La norma comprende, inoltre, i servizi integrativi e di mensa connessi, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e le borse di studio a favore dei medesimi familiari.
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