Spese sanitarie, nuove modalità di trasmissione per gli ottici

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/01/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/01/2023


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Le regole attuative del decreto 28 novembre per l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai clienti degli operatori con Ateco 47.78.20


Aggiornate le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le nuove regole sono definite nel decreto dello scorso 22 dicembre firmato dal Ragioniere generale dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio.

A monte dell’intervento normativo le modifiche introdotte dal decreto del 28 novembre 2022. Il provvedimento legislativo ha stabilito, tra l’altro, che i soggetti registrati in Anagrafe tributaria con codice Ateco 47.78.20 (primario o secondario), definito:“Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, devono inviare al Sistema tessera sanitaria (Sts), entro il 31 gennaio 2023, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai loro clienti nel 2022.

Cambiano, di conseguenza, i tracciati informatici per la trasmissione delle informazioni richieste.

In particolare, il decreto della Ragioneria sostituisce l’allegato “A” del Dm Mef del 19 ottobre 2020 (“Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”) definendo ex novo le caratteristiche del servizio di trasmissione online delle spese sanitarie e degli eventuali rimborsi erogati per prestazioni non prestate, in tutto o in parte, al sistema TS da parte delle strutture sanitarie coinvolte (articolo 3, commi 3 e 4 del Dlgs n. 175/2014).
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del Sistema tessera sanitaria lo specifico servizio di verifica sia dell’esistenza della partita Iva che del relativo codice Ateco (47.78.20) degli ottici che provvedono a trasmettere i dati.

Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del 28 novembre, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 16 dicembre, ha inoltre messo a punto le modalità tecniche di utilizzo di tali informazioni ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 2022.

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