SPLIT PAYMENT GLI ELENCHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 2024

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/10/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/10/2023


Classificazione:

img_report

Gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni, aggiornati al 20 ottobre 2023, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024


Pubblicati, nell’apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze, gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni, aggiornati al 20 ottobre 2023, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024 (articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto Iva). È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

L’istituto della scissione dei pagamenti (split payment), prevede che, in deroga al meccanismo di ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’ambito applicativo della procedura è stato definito con la circolare n. 1/2015 dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che in caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

Trattandosi di un sistema introdotto in deroga alla normale disciplina, la sua applicazione è subordinata all’approvazione dell’Unione europea, che, in vista della scadenza, ne ha rinnovato l'autorizzazione fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini Iva (articolo 17-ter comma 1-bis lettera d) del decreto Iva.

Tornando alla misura, come prevede la normativa di riferimento, la scissione dei pagamenti è applicabile, nel dettaglio, nei confronti:

  • delle Amministrazioni pubbliche definite dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it
  • di enti, fondazioni e società, previsti dall’articolo 17-ter comma 1-bis del decreto Iva, individuati dal dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con valore per l’anno successivo (articolo 5-ter comma 2, del Dm 23 gennaio 2015).

Come prevede la suddetta disciplina, quindi, gli elenchi devono essere aggiornati annualmente, e sono distinti in:

  • società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali
  • enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche
  • le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Prima di applicare il meccanismo è necessario, quindi, verificare, come prevede la circolare n. 9/2018 dell’Agenzia, la presenza del cedente o del prestatore di servizi nell’elenco riferito all’anno di interesse.

Alle società, agli enti e alle fondazioni presenti nelle liste, escluse le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, è consentito segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, fornendo idonea documentazione, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro