Statuto del contribuente rivisto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2024


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le modifiche apportate allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000)


È in vigore dal, 18 gennaio 2024, il Dlgs n. 219/2023 con le modifiche apportate allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), tra l’altro, in tema di contraddittorio preventivo che, sempre da oggi, deve essere attivato in ogni caso, salvo alcune eccezioni.

L’inedito articolo 6-bis dello Statuto, introdotto dal decreto legislativo in argomento, infatti, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Questa la nuova procedura:

l’Amministrazione (centrale o locale) comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato), per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivare.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

Le deroghe alla norma

L’obbligo generalizzato di attivazione del confronto preventivo (e qui entriamo nell’ambito delle eccezioni), tuttavia, non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Sempre in tema di deroghe alla regola, il termine generale di 60 giorni, concesso al contribuente per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previsto dall’articolo 6-bis del Dlgs n. 219/2023, fa un’eccezione, tra l’altro, per i controlli doganali.

A precisarlo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 2 di ieri, 17 gennaio 2024, che fornisce chiarimenti sul contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale, alla luce delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in vigore da oggi.

Molto sinteticamente, il documento di prassi ricorda che la disciplina Ue ha la meglio su quella nazionale anche se quest’ultima è arrivata successivamente. Di conseguenza, sulla base di quanto disposto dal Codice doganale dell’Unione nonché dal

Regolamento delegato (Ue) n. 2446/2015, nonostante le modifiche apportate dal Dlgs n. 219/2023, permane, per dell’ufficio doganale, l’obbligo di concedere al contribuente 30 giorni (e non 60 come previsto dall’articolo 6-bis, comma 3 dello Statuto) dalla consegna o dall’avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale. Il termine vale sia per i controlli effettuati in fase di sdoganamento che per quelli effettuati a posteriori.

A conferma di tale interpretazione, l’Adm osserva che la stessa Relazione illustrativa al Dgls n. 219 tiene in vita l’operatività delle disposizioni relative a situazioni particolari, chiarendo che sono esclusi dall’ambito applicativo dell’articolo 6-bis: “… in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente …”.

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