stock option il nuovo regime fiscale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/01/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2025
Deducibilità degli oneri del piano al momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari sganciandola dal conto economico
Con la legge di bilancio 2025 - articolo 1, commi 862-863, legge n. 207/2024 - debutta il nuovo criterio di deducibilità dei costi dei piani di stock option.
Il legislatore mette un punto fermo al trattamento fiscale dei costi di stock option, argomento da tempo dibattuto e oggetto di diversi dubbi interpretativi e svariati orientamenti.
Col “posticipo” della deducibilità al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari degli strumenti finanziari arriva un punto di svolta in tema di deducibilità degli oneri connessi ai piani di stock option regolati con strumenti rappresentativi di capitale (equity-settled share-based payment transactions).
Una novità che interessa i bilanci in corso al 2025 e quelli successivi e che coinvolge le aziende che seguono i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e, come spiega la relazione illustrativa, anche quelle che redigono il loro bilancio secondo i principi contabili nazionali Oic (Organismo Italiano di Contabilità).
Nello specifico, la legge di bilancio 2025 interviene con il comma 862 con una modifica all’articolo 95 del Tuir, prevedendo un nuovo comma 6-bis, in relazione al quale è disposto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, i componenti negativi imputati a conto economico - in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (stock option) - siano deducibili solo al momento dell'assegnazione di tali strumenti.
La deducibilità dei componenti negativi, dunque, non sarà più correlata all’imputazione “anticipata” a conto economico, bensì al momento dell’assegnazione ai beneficiari delle azioni e, dunque, generalmente un momento temporalmente “posticipato”.
Tale momento sarà rilevante anche per il riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
Il successivo comma 863 della legge di bilancio, invece, chiarisce la decorrenza delle novità in commento stabilendo che esse riguardano le operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
Indietro