Riduzione transitoria dell’Ires il Dm con le regole

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/08/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/08/2025


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Le imprese devono soddisfare una serie di condizioni, solidità patrimoniale, investimenti e la responsabilità sociale


Le disposizioni che disciplinano l’Ires premiale, l’incentivo alla crescita responsabile delle imprese, previsto dall’ultima legge di bilancio e consistente nella riduzione “condizionata” dell’aliquota Ires.

Il decreto ministeriale, disciplina la misura agevolativa in via transitoria per il periodo d’imposta 2025 (Dm Mef 8 agosto 2025).

A tal proposito, ricordiamo che nel contesto della più ampia riforma fiscale delineata dalla legge n. 111/2023, il legislatore ha introdotto un principio innovativo e strategico: premiare le imprese che reinvestono i propri utili in attività produttive e socialmente virtuose.

L’articolo 6, comma 1, lettera a), della richiamata legge, infatti, prevede la possibilità di ridurre l’aliquota Ires per le società che, entro due esercizi successivi alla produzione del reddito, destinano una quota di utili a investimenti qualificati, nuove assunzioni o progetti stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Questa misura non si applica, però, ai redditi che vengono distribuiti come utili o impiegati per finalità estranee all’attività d’impresa.

In sostanza, lo Stato intende incentivare comportamenti imprenditoriali orientati alla crescita, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano.

La riduzione transitoria dell’aliquota Ires per il 2025

In attesa dell’attuazione definitiva dei principi direttivi della delega fiscale, la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto una misura transitoria per il solo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024.

In pratica, le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota Ires di 4 punti percentuali, rispetto a quanto previsto dall’articolo 77 del Tuir.

Ma l’accesso a questo beneficio non è automatico. Le destinatarie devono soddisfare una serie di condizioni stringenti, che riflettono l’intento del legislatore di premiare la solidità patrimoniale, l’impegno negli investimenti e la responsabilità sociale.

Soggetti interessati

Il decreto attuativo, previsto dall’articolo 1, comma 444, della legge di bilancio, dettaglia le modalità operative e i requisiti necessari per accedere alla riduzione dell’aliquota.

In particolare, l’articolo 3 definisce i soggetti ammessi al beneficio, delineando l’ambito soggettivo di applicazione.

In primo luogo, ne possono beneficiare le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir).

Inoltre, il beneficio si estende anche alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, purché rientrino nella categoria indicata alla lettera d) dello stesso articolo.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, indicati alla lettera c) dell’articolo 73, la riduzione dell’aliquota Ires è riconosciuta esclusivamente in relazione al reddito prodotto da eventuali attività commerciali esercitate. In altre parole, solo la parte di reddito derivante da attività economiche rilevanti può accedere all’agevolazione, escludendo le componenti istituzionali o non profit.

Non possono accedere all’agevolazione, invece, le società e gli enti che, nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, si trovano in liquidazione ordinaria o sono sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria (Dlgs, come disciplinato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Sono esclusi anche i soggetti che determinano il proprio reddito, in tutto o in parte, secondo regimi forfetari, che non consentono una valutazione puntuale degli investimenti o degli utili accantonati.

Infine, non possono beneficiare della misura le imprese che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata. Tale regime, per sua natura, non garantisce la trasparenza e il dettaglio contabile necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa.

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