Stop al caro energia e bonus IMU al settore turistico

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/03/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/03/2022


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In Gazzetta il decreto recante interventi urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, dalla riduzione delle accise sui carburanti ai tax credit a sostengo delle imprese


Sono in vigore dal 22 marzo, le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tra le quali le riduzioni dei prezzi di benzina e gasolio per autotrazione per tutti, la detassazione dei “buoni benzina” erogati dalle aziende private ai dipendenti e il sostegno alle imprese con crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale e per i carburanti destinati all’attività agricola e alla pesca.

Sono alcuni degli interventi introdotti dal Dl n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 67.

Nel dettaglio le misure che riguardano la parte fiscale.

I carburanti (articoli 1 e 2)

Le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione sono rimodulate verso il basso per 30 giorni a partire da oggi. La rideterminazione dovrebbe consentire una rimodulazione a ribasso del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro.

A proposito dei carburanti, il decreto legge stabilisce anche la defiscalizzazione dei buoni carburanti ceduti a titolo gratuito dalle aziende ai propri dipendenti. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Energia (articolo 3)

Il decreto legge introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica. In particolare, per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno 16,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022. Il bonus è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta può essere speso esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro il 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Gas naturale (articolo 4)

Un credito d’imposta è riconosciuto anche per l’acquisto del gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto “Energia”, vedi “Una lente sul “decreto Energia” – 2: nuovi tax credit vs il caro costi“) è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche per questa agevolazione sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a definire le modalità di attuazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (articoli 5 e 9)

Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Anche in questo caso è demandato a un provvedimento del diretto dell’Agenzia delle entrate la disposizione attuativa di esercizio delle opzioni.

Agricoltura e pesca (articolo 18)

Ulteriore agevolazione per le imprese che esercitano le attività agricola o di pesca. Anche in questo caso è previsto un contributo straordinario, sempre sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. Il bonus è calcolato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva. Il credito d’imposta maturato non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito maturato, inoltre, è cumulabile con le altre agevolazioni che si riferiscono agli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle esenzioni, non risulti maggiore della spesa sostenuta. Anche in questo caso, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Imu e settore turismo (articolo 22)

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’Imu per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Al concorrere delle condizioni sopra esposte, gli operatori economici interessati possono presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestando il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste. Le modalità e i termini di presentazione delle autodichiarazioni, insieme alla forma di esposizione del contenuto, saranno stabiliti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito di imposta può essere speso esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

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