Successioni e donazioni il punto con la circolare 3/2025
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/04/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/04/2025

Il decreto delegato di revisione del Testo unico prevede espressamente che le modifiche alla disciplina abbiano effetto per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito stipulati dal 1° gennaio 2025
Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, vengono illustrate le principali novità riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni.
Il documento di prassi approfondisce la portata delle ultime modifiche normative, contenute nel decreto legislativo n. 139/2024, nella legge n. 104/2024, e nel decreto legislativo n. 87/2024, che puntavano a una razionalizzazione della disciplina.
Affrontando nel dettaglio il contenuto dei mutamenti apportati dal Dlgs n. 139/2024 (“decreto delegato”) al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Dpr n. 346/1990 (Tus), la circolare di oggi dedica spazio a:
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le modifiche all’articolo 1 del Tus, concernente l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; la norma, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti “a titolo gratuito”, nonché quelli “derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”
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l’introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta, previsto dall’articolo 27, comma 2, del Testo unico. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (pertanto, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). L’ufficio, successivamente al pagamento, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione; qualora rilevi, in base a quest’ultima, la debenza di una maggiore imposta principale, notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, oltre sanzioni e interessi di legge (articolo 33 del Tus)
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lo svincolo delle attività cadute in successione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari (articolo 48, comma 4-bis, Tus), al fine di consentire all’unico erede, di età anagrafica non superiore a 26 anni, di assolvere al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Con la circolare viene precisato che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa. Viene chiarito, al riguardo, che il requisito anagrafico sussiste qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa. Il documento di prassi precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali
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la disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, da presentarsi, in via generale, telematicamente (articolo 28 del Tus). La norma, inoltre, individua espressamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee (in caso di trust testamentario)
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la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita (articolo 22, comma 2, del Tus), esistenti alla data di apertura della successione. Tali debiti sono deducibili se impiegati, tra l’altro, in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. Con il documento di prassi viene chiarito che il debito contratto e il sostenimento delle spese di mantenimento (nonché di quelle mediche e chirurgiche) devono essere comprovati da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese. Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico è stato precisato che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’articolo 12, comma 2, del Tuir. Tale qualifica deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità (ad esempio, nel 2024 e nel 2025), la condizione di “familiare a carico” deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse
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l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette (articolo 56-bis del Tus). Relativamente all’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni, non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale “superiore all’importo di 350 milioni di lire”. Alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette sia effettuata volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie di cui all’articolo 56 del Tus.
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l’abrogazione della normativa disciplinante l’istituto del cosiddetto “coacervo successorio”.
Il decreto delegato prevede espressamente che le modifiche introdotte abbiano effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
Esonero dal regime di responsabilità solidale
Il documento di prassi si sofferma, inoltre, sul novellato articolo 36 del Tus, il quale prevede ora, al comma 5-bis, l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore (individuati dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore), nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.
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