Sui Pegni mobiliari non possessori
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/06/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/06/2025

Il pegno non possessorio è una particolare forma di garanzia, rivolta agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese
Il 15 giugno 2025 sono trascorsi due anni dalla istituzione del Registro pegni mobiliari non possessori, avvenuta con il Dl n. 59/2016, convertito nella legge n.119/2016, atti normativi che hanno delineato le sue caratteristiche generali.
In seguito, è stato il decreto interministeriale n.114/2021 (Regolamento) a stabilire il contenuto minimo necessario per la redazione del titolo e le modalità pratiche di trasmissione delle domande e di consultazione del Registro, le cui specifiche tecniche sono state approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il Capo dipartimento del Ministero della Giustizia del 12 gennaio 2023.
Al Regolamento ha fatto seguito il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021, con il quale è stato definito l’elenco delle categorie merceologiche cui appartengono i beni sui quali si può iscrivere il pegno mobiliare non possessorio.
Entrato in funzione il 15 giugno 2023, il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio ha ricevuto la prima domanda di iscrizione il 7 luglio 2023. La domanda è stata accettata il 10 luglio 2023.
Caratteristiche generali
Il pegno non possessorio è una particolare forma di garanzia, rivolta agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, che permette di garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa; è proprio tramite la costituzione del pegno su beni mobili, anche immateriali, o su crediti, destinati all’uso suddetto, che si realizza tale garanzia.
L’iscrizione non priva il debitore del possesso del bene concesso in pegno e gli consente di utilizzarlo, trasformarlo e alienarlo, nel rispetto della destinazione economica, purché il titolo non preveda diversamente.
In caso di alienazione, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Il pegno non possessorio si costituisce mediante contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Come previsto dall’articolo 3 comma 4 del Regolamento “ Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.”
Il registro informatico: modalità di trasmissione telematica della domanda di pegno e di consultazione del registro
Con il Regolamento 114/2021 è istituito il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori. Ai sensi e per disposizione dell’articolo 3, comma 1, la parte richiedente l’iscrizione “deve presentare al Conservatore, per via telematica, il titolo costituivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente”.
Le richieste di iscrizione dei pegni non possessori si effettuano, quindi, mediante invio di un file contenente il titolo costitutivo del pegno, la domanda di iscrizione e, anche separatamente, la procura al rappresentante incaricato di trasmettere l’atto da una delle parti.
Anche la consultazione del registro deve essere effettuata necessariamente per via telematica, con l’invio della richiesta di visura contenente i dati di cui all’articolo 10, comma 2, del Regolamento. Con le medesime modalità, deve essere presentata apposita domanda di rilascio del certificato delle eseguite formalità o di copia delle domande.
Il titolo costitutivo del pegno e la domanda di iscrizione: forma e contenuto
Al fine di procedere alla iscrizione del pegno, con funzione dichiarativa di opponibilità, diversamente da quanto statuito per l’iscrizione dell’ipoteca presso i registri immobiliari, il Regolamento prevede che il titolo venga redatto nel rispetto della forma minima della scrittura privata con sottoscrizione digitale. Le parti potranno, inoltre, presentare al Conservatore il titolo costitutivo del pegno mobiliare redatto con l’intervento notarile – nel caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata – o a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La domanda di iscrizione deve essere conforme al titolo e deve contenere tutti gli elementi essenziali elencati dal Regolamento, nell’articolo 3, comma 2. Deve, quindi, riportare i dati identificativi delle parti del titolo, unitamente al codice fiscale (e/o al numero di iscrizione nel Registro delle imprese) ed i relativi indirizzi Pec.
Il bene o il credito oggetto del pegno devono essere descritti univocamente, indicando le loro caratteristiche, relative a qualità, quantità, diritto di proprietà e categoria merceologica cui appartengono e la destinazione economica; allo stesso modo, vanno specificati il rapporto giuridico alla base della costituzione del pegno, le facoltà accordate al creditore in caso di escussione e la possibilità di trasformazione dei beni oggetto del pegno.
Il debitore o il datore di pegno devono esprimere le dichiarazioni di cui all’articolo 47 del Dpr n.445/2000, in merito a inerenza dell’oggetto del pegno all’esercizio dell’impresa e all’inesistenza di precedenti garanzie sui beni o crediti, diverse dal pegno di cui trattasi. Può essere, inoltre, regolamentato il patto di rotatività dei beni oggetto del pegno.
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