SULLA BASE IMPONIBILE NELLE PERMUTE ORFANA DI CHIARIMENTI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/04/2026

Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 30/04/2026


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Comi 138-139 della legge di bilancio 2026 determinano una nuova base imponibile Iva per le operazioni in permuta


Tratto dal notiziario interfile 1/2026

Cambiano i criteri di determinazione della base imponibile Iva per le operazioni di permuta, vale a dire quando a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi si riceva in corrispettivo altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

L’articolo 11 del Dpr 633/1972 afferma che «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate».

In pratica, ai fini Iva, ciascuna operazione in cui si articola la permuta è trattata in modo autonomo, nel senso che ogni prestazione o cessione è soggetta alla propria disciplina, e dunque, va esaminata e fatturata singolarmente, per quanto riguarda il regime IVA, il momento impositivo, la base imponibile e l’aliquota da applicare.

Il criterio del valore normale finora applicato è sostituito dal valore determinato quale l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e ai servizi.

Con questi nuovi criteri, già nel momento della contrattazione, ogni parte dovrà quantificare, i costi che determinano il valore fiscalmente rilevante.

In pratica, a fronte del valore della transazione ci sarà anche un suo valore imponibile che, nella maggior parte dei casi, sarà inferiore rispetto al valore normale del bene.

Norma che sicuramente dovrà essere arricchita con dei chiarimenti operativi.

 

Nel link in calce un video commento di F. Zuech per CNPR con degli esempi pratici.

In attesa di una posizione ufficiale l'autore del video ritiene che entrambe le parti debbano fatturare al valore di costo più alto che una delle parti ha sostenuto.

Si evidenzia poi il problema della permuta di bene usato, quindi non vendibile a prezzo di costo.

 

A parere di chi scrive questa informativa, un'altra soluzione potrebbe essere quella di integrare la fattura di vendita del bene a costo più basso, pareggiando con quello più alto, con l'indicazione di un valore qualificato come fuori campo IVA.

Chiarimenti ufficiali sono più che necessari.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro