Superbonus 2023 in dieci rate come modificare la rateazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/06/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2025


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Nella sezione del sito relativa ai modelli dichiarativi 2024, anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornati


La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, lettera b), legge n. 207/2024), ha introdotto la possibilità di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, invece delle quattro originariamente previste, le spese relative a interventi rientranti nel Superbonus, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. 

I contribuenti che lo scorso anno hanno presentato il modello 730/2024 o Redditi 2024, che intendono avvalersi di questa opportunità, dovranno presentare un modello Redditi 2024 – integrativo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, tale possibilità è tuttavia “a tempo”, in quanto, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione (in quanto si allunga il periodo, ma si riduce la quota annuale del beneficio) deve essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 (30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Il quadro normativo

Disciplinato dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il Superbonus prevede una rateizzazione “spalmata” in cinque rate annuali per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L’articolo 4-bis del Dl n. 39/2024 ha stabilito invece la ripartizione in dieci rate annuali delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2022, l’articolo 2, comma 3-sexies, del Dl n. 11/2023, aveva già riconosciuto ai contribuenti la possibilità, su opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, la detrazione spettante per tali spese.
Nella stessa direzione si colloca l’articolo 1, comma 56, lettera b), della legge di bilancio 2025 che, se da un lato rende omogeneo il periodo di rateizzazione delle spese Superbonus (come detto dieci anni per l’anno 2024 e, su opzione, anche per il 2022 e per il 2023), dall’altro supplisce a necessità di ordine pratico, rispondendo, ad esempio, alle esigenze dei contribuenti “incapienti” o di coloro che prevedono una diminuzione dell’imposta lorda negli anni a venire e che, quindi, con la ripartizione in quattro rate potrebbero non fruire in misura piena delle detrazioni previste per gli interventi Superbonus.

Come avvalersi dell’opzione per le spese sostenute nel 2023

Nella sezione del sito Internet relativa ai modelli “targati” 2024, relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).

Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:

  • la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
  • la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
  • la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.

I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:

  • nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
  • nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
  • nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.

L’eventuale maggiore imposta che dovesse scaturire dalla dichiarazione integrativa a causa della minore detrazione deve essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). L’esonero di sanzioni e interessi riguarda esclusivamente la maggiore imposta dovuta derivante dall’esercizio dell’opzione in commento.

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