SUPERBONUS E PERIODI DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/07/2024
Autore: Non definito Fonte: Interfile Fiscale del 28/07/2024
Ambito temorale di sostenimento delle spese agevolate col superbous 110%
Come regola generale è previsto un intervallo di sostenimento della spesa che va dal 1/7/2020 fino al 30/6/2022.
Ci sono poi le deroghe che spostano la scadenza rivedendo anche la % di detrazione, ecco le proroghe (i riferimenti sono all'art. 119 del DL.34/2020):
Al 30/6/2023 (c. 3-bis) Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (Iacp ecc) e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Al 31/12/2025 Condomini e titolari dei singoli appartamenti. (c. 8bis) Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (unico proprietario di 4 unità imm.), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico edilizia, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 (c'è deroga se lavori approvati nel 2022), del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
31/12/223 Persone fisiche (c. 8bis) Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
31/12/223 Persone fisiche che iniziano i lavori nel 2023 - 8bis - Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
31/12/2023 Iacp - 8bis - Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (Iacp ecc.), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (7).
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