Tabaccai raccolta adesioni alle promozioni telefoniche senza ritenuta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/06/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/06/2022
La ritenuta si applica solo sulle provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività svolte
Risposta n. 346 del 27 giugno 2022.
Il servizio reso dai tabaccai convenzionati con la società istante, consistente in una mera attività di raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni offerte dagli operatori – nel caso specifico telefonici – non rientra in alcuna delle attività previste dall’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973. Pertanto, il relativo corrispettivo è esente da ritenuta.
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