Tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e la bollatura dei libri sociali
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/03/2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/03/2018
16 marzo l'ultimo giorno utile per assolvere il consueto onere da parte delle società di capitali; l'obbligo riguarda anche le società in liquidazione.
Sono tenute a effettuare la vidimazione e bollatura dei libri e delle scritture contabili, e il conseguente versamento della tassa:
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata; le società in accomandita per azioni;
- le società consortili a responsabilità limitata;
- le aziende speciali degli enti locali e i consorzi tra enti territoriali.
L'adempimento riguarda anche le società in liquidazione ordinaria (che devono versare la tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento qualora siano ancora obbligate alla tenuta dei libri da vidimare.
Sono, invece, esonerate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società semplici, quelle in nome collettivo e le società in accomandita semplice; inoltre vanno annoverati tra gli esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie, le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato.
L'importo è uno solo, a prescindere dal numero dei registri
Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, indipendentemente dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di:
- 309,87 euro, se il capitale (o il fondo di dotazione) non supera l'importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) supera tale importo.
La data di riferimento per stabilire l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell'anno per il quale viene effettuato il versamento.
ll versamento va effettuato entro il 16 marzo, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario", l'importo e l'anno per il quale viene eseguito il versamento.
Nel caso di inizio attività il versamento va fatto tramite bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
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