Tassazione nominale delle Cfc, il confronto è tra imposte societarie

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/04/2021

Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2021


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Principio 9/2021 Per individuare un regime fiscale privilegiato sul fronte estero rileva solo la corrispondente Ires e non la tassazione dei soci al momento della distribuzione dei dividendi


La disciplina sulle imprese estere controllate prevede, nella versione vigente fino all’11 gennaio 2019,  che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia” (articolo 167, comma 4, del Tuir).

Con il principio di diritto n. 9 del 6 aprile 2021, l’Agenzia chiarisce che, per la verifica di tali condizioni, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

La precisazione dell’Agenzia trova le sue origini nella circolare n. 35/2016, con la quale erano stati forniti, fra l’altro, i primi chiarimenti sulla determinazione del livello nominale di tassazione ai fini della corretta applicazione dell'articolo 167, comma 4, del Tuir.

Il documento di prassi, in particolare, aveva chiarito che era necessario “un monitoraggio costante e aggiornato da parte del socio residente in Italia (...) dell'aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata”, precisando che l’articolo del Tuir era ispirato a ragioni di semplificazione e che consentiva “un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d'imposta”.

La circolare, inoltre, precisa che ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, rileva l'aliquota Ires nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo (senza considerare eventuali addizionali) e l’aliquota ordinaria Irap.

La circolare quindi sottolinea che, come per l’Italia rilevano l’Ires e l’Irap, sul fronte estero bisogna considerare le corrispondenti imposte societarie, facendo riferimento, se esiste, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta involta interessato.

Il livello di tassazione nominale a cui si riferisce la norma del Tuir, dunque, è quello che si evince dall'imposta sul reddito delle società.

La stessa circolare n. 35/2016, infatti, precisa che “Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell'OCSE sul sito: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali”.

L’Agenzia evidenzia che la consultazione, in particolare, della banca dati dell'Ocse, porta alla rilevazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società dei vari Paesi (corporate income tax).

Di conseguenza, precisa l’Agenzia nel principio di diritto in oggetto, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere l’imposta sul reddito da applicare alla società estera, non essendo rilevante la tassazione dei soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

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