Tassazione separata con ritenuta sugli arretrati erogati per sentenza
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/02/2020
Retribuzioni arretrate versate, con sentenza del tribunale, dal datore di lavoro a docenti non di ruolo impiegati all’estero,
Vanno assoggettate a tassazione separata dal sostituto d’imposta le retribuzioni arretrate versate, con sentenza del tribunale, dal datore di lavoro a docenti non di ruolo impiegati all’estero, nell’ipotesi in cui la pronuncia non faccia alcun riferimento alla non applicazione delle ritenute fiscali.
In tal caso, se il sostituto non conosce l’aliquota media dei singoli insegnanti, dovrà applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito nell'anno di pagamento dei compensi arretrati.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 24/E del 5 febbraio 2020.
L’istante è un’amministrazione che, come anticipato, è stata condannata al pagamento di arretrati per docenti non di ruolo impiegati all’estero.
L’amministrazione, con lo scopo di dar seguito a quanto disposto dalla pronuncia, ha chiesto agli insegnati l’aliquota media Irpef. Quest’ultimi, tramite avvocato, hanno risposto che, alla luce di alcune pronunce della Cassazione, il datore di lavoro condannato al pagamento di arretrati retributivi deve corrispondere gli importi dovuti al lordo e non al netto delle ritenute.
L’istante, per superare ogni contestazione, chiede:
- se è corretto applicare la tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir) ai compensi liquidati, in esecuzione di sentenze, a docenti a tempo determinato non più in servizio
- se deve chiedere l’aliquota media agli ex dipendenti ai fini del calcolo della tassazione separata (articolo 21, Tuir)
- se possa applicare agli arretrati l'aliquota del primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui si deve determinare l'imposta, nel caso in cui non riesca a conoscere l'aliquota media dei singoli professori.
L’Agenzia passa in rassegna la normativa utile a risolvere i dubbi dell’istante e, in particolare, entra nello specifico delle due disposizioni del Tuir richiamate nell’interpello, ossia l’articolo 17, contenente ipotesi di tassazione separata, tra le quali rientra la vicenda descritta nell’interpello, e l’articolo 21 sempre del Tuir, che invece descrive le modalità di determinazione dell’Irpef in caso di tassazione separata.
Il documento di prassi fa riferimento, poi, anche all’articolo 29, comma 1, lettera c) del Dpr n. 600/1973, secondo cui le amministrazioni dello Stato che versano arretrati in base all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, devono effettuare, al momento del pagamento, una ritenuta seguendo i criteri previsti dall'articolo 21 sopra richiamato, intendendo per reddito globale netto l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nei due anni precedenti, al netto delle deduzioni previste dagli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, sempre del Tuir.
In sintesi, l’ente pagatore deve sottoporre a tassazione separata le retribuzioni arretrate erogate per effetto della sentenza.
Nella sentenza che ha originato l’interpello, l’amministrazione coinvolta è stata condannata alla restituzione dell’importo relativo alle indennità integrative speciali trattenute nelle buste paga dei docenti, al lordo degli interessi legali. La pronuncia non fa alcun riferimento agli obblighi del sostituto d’imposta in merito alla non applicazione delle ritenute fiscali.
Di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, l’istante dovrà assoggettare le retribuzioni arretrate a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b) Tuir) applicando l’aliquota media ai singoli professori secondo il richiamata articolo 21, oppure, nel caso in cui non fosse a conoscenza di tale aliquota, applicando la percentuale di tassazione stabilita per il primo scaglione di reddito in vigore nell’anno in cui ha corrisposto gli importi disposti dal tribunale.
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