Tax credit "Tessile, Moda e Accessori" pronte le istruzioni per la fruizione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/10/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/10/2021
Istruzioni e modello per il Credito nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio
Fissate con il provvedimento dedell'11 ottobre 2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia.
In particolare, il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Approvati anche il modello e relative istruzioni, e le specifiche tecniche. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le regole per il monitoraggio degli utilizzi dell’indennizzo e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione della norma agevolativa.
Anche in questo caso, come per gli altri sostegni economici previsti dagli Stati membri per far fronte alla situazione emergenziale, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in via straordinaria dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Come detto, il credito d’imposta, di cui potranno beneficiare gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo, limitatamente al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il decreto Mise dello scorso 27 luglio ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici destinatari del tax credit. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel Dm stesso. A far fede rileva il codice Ateco comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.
Oggetto della comunicazione
Il primo passo da compiere per beneficiare dell’indennizzo è comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino registrate nei periodi interessati dall’agevolazione rispetto alla media del triennio precedente, inviando il modello di “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori”. Il dato è necessario per determinare la quota del credito fruibile in proporzione alle risorse disponibili.
Nel modello il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla comunicazione Ue su richiamata. Nel caso in cui il bonus richiesto superi le soglie stabilite dalla commissione europea, l’esercente dovrà ricalcolare l’indennizzo rispettando tali limiti. Inoltre, dovranno essere elencati anche gli altri aiuti di Stato richiesti ammissibili.
Richieste a destinazione tramite l’Agenzia
La comunicazione potrà essere presentata esclusivamente online dal diretto interessato o da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e seguendo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento odierno.
Entro 5 giorni dall’invio del modello, il sistema restituirà una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile anche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia del soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Per stabilire i termini di presentazione della richiesta, precisa l’Agenzia, occorre aspettare l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea che dà il via libera alla misura. A quel punto un nuovo provvedimento fisserà l’intervallo di tempo disponibile per l’invio delle comunicazioni con riferimento ai periodi d’imposta agevolabili.
Le stesse finestre dovranno essere rispettate per presentare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente e per presentare la rinuncia totale al credito d’imposta già comunicato.
Il Centro operativo servizi fiscali di Cagliari gestirà le comunicazioni pervenute.
Quantificazione del tax credit
Il credito d’imposta è pari al 30% dell’eccedenza delle rimanenze di magazzino finali registrate nel periodo della pandemia rispetto alla media dei tre anni precedenti, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Al fine di rispettare il limite di spesa stanziato per la misura, sarà riconosciuto un credito d’imposta massimo pari all’indennizzo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. La percentuale, precisa il provvedimento odierno, sarà stabilita sulla base dei fondi destinati allo scopo nei due periodi d’imposta agevolabili e quindi:
- con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 rapportando il limite complessivo di spesa pari a 95 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per quel periodo
- con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in quel periodo.
Se gli indennizzi risultanti dalle comunicazioni sono inferiori agli stanziamenti il credito sarà uguale al 100% dell’importo “teorico”.
L’ammontare del credito non in linea con le indicazioni Ue richiamate dovrà essere rideterminato nel rispetto di tali soglie e la percentuale dovrà essere moltiplica per il minor nuovo importo calcolato.
Per l’utilizzo, Agenzia delle entrate ed F24
La somma assegnata può essere spesa soltanto in compensazione tramite il modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.
Chi vanta un bonus superiore a 150mila euro dovrà attendere i controlli antimafia. Superata la verifica, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo della sovvenzione.
Il tax credit è utilizzabile:
- per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta “solare” ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti
- per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti.
Il modello F24 è scartato in caso di indicazione di un credito d’imposta superiore a quello spendibile. Il rifiuto è comunicato tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Infine il provvedimento rimanda a una successiva risoluzione per le istruzioni relative alla compilazione della modello di pagamento.
Indietro