Plusvalenze e dividendi dopo la legge di Bilancio 2026

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/03/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/03/2026


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Nuovi requisiti minimi di accesso ai regimi di esclusione e di esenzione dal reddito imponibile, limitandone l’ammissione solo alle partecipazioni più significative. 


L’articolo 1, commi da 51 a 55, della legge n. 199/2025 – il Bilancio 2026 – ha apportato modifiche al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, nonché alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.

La novità principale consiste nell'introduzione di requisiti minimi di accesso ai regimi di esclusione e di esenzione dal reddito imponibile, limitandone l’ammissione solo alle partecipazioni più “significative”.

Limitazioi valide sia per i soggetti Ires sia per quelli Irpef in regime d'impresa (imprenditori individuali e società di persone di cui all’articolo 5 del Tuir).

La modifica si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e alle distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In sintesi, il legislatore ha introdotto, sia ai fini dell’esclusione dei dividendi sia ai fini dell’esenzione delle plusvalenze, le seguenti soglie di rilevanza minima:

  • partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5%
  • valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500mila euro.

Per beneficiare dell’esenzione sulle plusvalenze e dell’esclusione dei dividendi da imposizione, dunque, la partecipazione del socio deve ora integrare almeno uno dei predetti requisiti.

Questi ultimi si cumulano a quelli già previsti dalle norme che regolano l’imponibilità delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti Irpef e per quelli Ires. Ricordiamo, infatti, che i tali regimi nascono nell’ottica di evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, prima in capo alla società che l’ha prodotto, poi in capo al socio (sia esso percepito come dividendo o realizzato come plusvalenza).

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