TELEFISCO ALTRI QUESITI ACE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/01/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/01/2022
Riduzioni e sterilizzazioni - Super Ace nella base ordinaria negli esercizi successivi - Incapienza di reddito imponibile 2021
11 Riduzioni e sterilizzazioni applicabili nel periodo di imposta 2021
L’articolo 19, c. 2, del Dl 73/2021 nulla dice circa l'imputazione dei decrementi Ace dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,quando la società disponga anche
- di una base Ace pregressa
- e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace.
Si chiede se le riduzioni e le sterilizzazioni antielusive (articolo 10 Dm 3/8/2017), nonché il tetto costituito dall’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (articolo 5, comma 3, D.M. 3/8/2017) si imputino preliminarmente alla base Ace ordinaria, oppure agli incrementi Super Ace, oppure in modo proporzionale ai due importi.
12 Si chiede se l’incremento patrimoniale formatosi nel 2021, sul quale è stato applicato il coefficiente della Super Ace 15% (entro il limite di euro 5 milioni), vada considerato anche negli esercizi successivi per calcolare la base Ace ordinaria soggetta al coefficiente 1,3%.
13 Nel caso la deduzione Ace calcolata al 15% con incapienza di reddito complessivo netto 2021, e in assenza di conversione in credito di imposta, si chiede se l’eccedenza di deduzione sia riportabile all’esercizio 2022 (articolo 1, comma 4 del Dl 201/2011) oppure trasferibile al consolidato fiscale, al pari delle eccedenze Ace ordinarie.
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