TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 28/08/2004

Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 34 del 27/08/2004 pag. 17


Leggi collegate:
D.Lgs 276 (10-09-2003) - Attuazione Rif. Biagi



La circolare del Ministero del Lavoro datata 2 agosto 2004 illustra la disciplina del tirocinio estivo di orientamento introdotto dalla legge Biagi.

Il tirocinio estivo di orientamento, previsto dall'art. 60 del d. lgs. 276/2003, deve avere una durata non superiore a tre mesi, compresi tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio del successivo.
E' destinato ad adolescenti e giovani regolarmente iscritti ad un istituto scolastico o all'università.
Nell'eventualità in cui l'azienda ospitante eroghi al tirocinante un emolumento (borsa lavoro), questo non può superare € 600,00 mensili, tassati come reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
Il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail e presso un'idonea compagnia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
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