Torna la licenza fiscale per chi vende alcolici
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/09/2019
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/09/2019
Le comunicazioni di inizio attività inviate negli ultimi due anni vanno integrate
La nota 131411.19 dell’agenzia delle Dogane, pubblicata ieri, spiega gli effetti del D.lgs 34 del 2019, che ha ripristinato l’obbligo di denuncia e licenza per gli alcolici ex articolo 29 del Testo unico accise (Tua), obbligo eliminato dal legislatore solo nel 2017 con la legge 124/2017 aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, che dunque non erano più censiti dall’Agenzia.
Ora le dogane confermano che chi ha iniziato l'attività nell’ultimo biennio, vale a dire dalla data della rimozione degli obblighi a quella della loro reintroduzione, devono ora integrare la denuncia per ottenere la relativa licenza.
Lo stesso dicasi per gli esercenti che, effettuata la comunicazione preventiva al Suap in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
La scadenza è quella del 31.12.2019.
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