Trasferte, spese deducibili senza indicare la partita Iva
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/11/2019
Autori: Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/11/2019
Le norme e la prassi permettono la deducibilità degli scontrini anonimi se il registratore invia al Fisco i dati del documento commerciale
Deducibili dal reddito d’impresa delle spese sostenute dal dipendente in trasferta anche se il documento emesso dal registratore telematico non riporta né il codice fiscale del dipendente né la partita Iva del datore di lavoro.
Conclusione, confortata anche ufficiosamente dalle Entrate in un incontro del 23 ottobre, ma derivante dalla lettura coordinata delle norme e dalla prassi.
l’articolo 5 del Dm 7 dicembre 2016 prevede l’efficacia fiscale del documento commerciale ai fini della deduzione dal reddito delle spese.
All’articolo 3, prevede che il documento commerciale contenga anche il codice fiscale o la partita Iva del soggetto che vuole dedurre la spesa.
Previsione che già esisteva nel Dpr 696/1996 all’articolo 3 prevedeva la possibilità di utilizzare lo scontrino col codice fiscale o la ricevuta fiscale intestata.
Le interpretazioni già fornite su scontrini e ricevute (e fatture) affermano che detti documenti ancorché non intestati al dipendente e nemmeno al datore di lavoro, possono essere utilizzati per la deduzione della spesa se riportate nella nota spese del dipendente e annotate nella contabilità dell’azienda. Questo anche per la contrapposizione d’interesse tra dipendente e datore di lavoro.
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