TRASPORTO DI PERSONE INDETRAIBILITÀ’ IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/05/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 13/05/2019


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L’articolo 19-bis1 lett. e) del D.P.R. 633/1972 esclude la detraibilità IVA sulle spese di trasporto di persone


Non è ammessa in detrazione l’IVA sulle prestazioni di trasporto di persone l'art. 19bis1 lette e) prevede infatti che:

"e) salvo che formino oggetto dell'attività' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone;"

Quindi l’IVA non è detraibile sugli acquisti ad esempio del biglietto del bus, del treno, della nave o dell’aereo.

La detrazione è consentita solo se tali spese formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

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