Trattamento integrativo dipendenti, i codici tributo per indebite compensazioni

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/10/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/10/2025


Classificazione:

img_report

Per riversare  il credito connesso all’agevolazione corrisposta ai lavoratori, indebitamente utilizzato e oggetto di recupero.


In tema di trattamento integrativo riconosciuto dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti, e le relative misure sulla compensazione del credito maturato (articolo 1, Dl n. 3/2020).

Con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce i:

codici tributo “7909”  e “7910” (da utilizzare con il modello F24);

700E” e“701E” (da utilizzare con il modello F24EP).

Per recuperare le somme indebitamente compensate dagli stessi sostituti.

Il decreto-legge n. 3/2020, ricorda l’Agenzia, ha riconosciuto un trattamento integrativo nei confronti dei lavori dipendenti e assimilati, corrisposto attraverso i sostituti d’imposta, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme.

Come indicato dall’articolo 38-bis del Dpr 600/1973, a seguito dell’attività di controllo, gli uffici, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, possono emanare apposito atto di recupero.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo:

  • “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale
  • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
  • il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

La stessa risoluzione fa spazio ad altri due codici, per il versamento delle stesse somme, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):

  • “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale
  • “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
  • il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”
  • il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro