TRIANGOLARE COMUNITARIA NECESSARIA LA DICITURA "INVERSIONE CONTABILE"

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/12/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/12/2022


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Operazione triangolare, Austria acquista dal Regno Unito rivendendo a una società Ceca, l’acquirente finale non è validamente designato come debitore dell’Iva se la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contiene la dicitura “inversione contabile”


La società Austriaca ha acquistato da un fornitore stabilito nel Regno Unito (ndr: si ritiene quando ancora facente parte della UE) veicoli che essa ha rivenduto ad una altra società stabilita nella Repubblica Ceca.

Tali veicoli sono stati trasportati direttamente dal Regno Unito nella Repubblica Ceca.

Nell’ambito di una verifica fiscale è stato rilevato che il regime dell’operazione triangolare non era applicabile in quanto le fatture controverse non contenevano alcuna indicazione sul trasferimento del debito d’imposta. Vi sarebbe stata quindi un’operazione triangolare viziata che non potrebbe essere regolarizzata a posteriori.

La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni.

La disciplina derogatoria prevede, da un lato, esenta l’acquisto intracomunitario effettuato dall’acquirente intermedio, identificato ai fini dell’Iva nel secondo Stato membro e, dall’altro, traaasferisce la tassazione di tale acquisto all’acquirente finale, stabilito e identificato ai fini dell’Iva nel terzo Stato membro, identificazione ai fini dell’Iva dal cui obbligo è dispensato l’acquirente intermedio in quest’ultimo Stato membro.

Ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve essere redatta in linea con le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del capo 3 del titolo XI di tale direttiva. Tra tali disposizioni, l’articolo 226, punto 11-bis, della direttiva prescrive che la fattura contenga la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore dell’Iva.

Pertanto, nell’ambito specifico della disciplina derogatoria applicabile alle operazioni triangolari, l’acquirente intermedio di un’operazione triangolare non può sostituire una diversa indicazione alla dicitura “inversione contabile”, mentre l’articolo 226, punto 11-bis, della direttiva Iva impone espressamente tale dicitura.

La Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 42, lettera a), della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’Iva nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura “inversione contabile” di cui all’articolo 226, punto 11-bis, di tale direttiva.

L’omissione, in una fattura, della dicitura “inversione contabile” richiesta da tale disposizione non può essere successivamente sanata mediante l’aggiunta di un’indicazione che precisi che la fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della cessione.

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