UTILI PERCEPITI DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI E DA SOCIETÀ DI PERSONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/01/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/01/2019
la ritenuta a titolo d’imposta del 26% non si applica ai dividendi percepiti in regime d’impresa anche dopo le modifiche sul regime dei dividendi introdotte con la legge di bilancio 2018
Indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta, i dividendi (di fonte italiana o estera) percepiti dall'imprenditore individuale e dalle società di persone,
concorrono alla formazione del reddito imponibile nelle seguenti misure:
- 40% se utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
- 49,72% se utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% se utili formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Come previsto dall’art. 27 c. 1 del DPR 600/73, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% non si applica ai dividendi percepiti in regime d’impresa; quindi, anche
a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 c. 999 e s.s. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), gli utili in argomento non sono soggetti a ritenuta.
Esempio dividendi percepiti da snc socia di srl.
Indietro