Vendita immobile, decisive le regole sull’identificazione caso estremo immobile posseduto da stranieri

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/11/2014

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/11/2014


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La cessione di un immobile rileva in Italia solo se lo stesso è ubicato nel territorio dello Stato. Se il bene è situato in altro Paese UE bisognerà verificare se è necessario identificarsi

L’articolo 7-bis del Dpr 633/72 fissa la rilevanza Iva delle cessioni degli immobili nel Paese in cui questi sono ubicati, indipendentemente da status e residenza delle parti.
Un caso estremo potrebbe essere quello della compravendita di un fabbricato situato in Italia tra un tedesco e un francese (l’operazione rileva in Italia). Se il cessionario è un privato, tenuto all’identificazione in Italia sarà il cedente (che sia soggetto passivo), a provvedere agli adempimenti di cui al titolo II del Dpr 633/72. Se invece sono entrambi soggetti passivi, tenuto a identificarsi sarà il cedente (regola generale) ovvero il cessionario se si rientra nelle ipotesi di reverse charge previste dall’articolo 17 del Dpr 633/72, come avviene per la cessione di fabbricati strumentali di cui al comma 6
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