Vendita on line: anche tramite incaricato è commercio elettronico indiretto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/11/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/11/2021
La società è quindi esonerata dall'obbligo di emissione della fattura (se non appositamente richiesta dal cliente) e dello scontrino e dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Risposta n. 793 del 25 novembre 2021
Le cessioni di beni online, dirette o tramite agente incaricato, si possono considerare commercio elettronico indiretto e, di conseguenza, la società venditrice non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi tramite fattura, a meno che l’acquirente non lo richieda, né deve effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015.
L’istante, una società stabilita in Italia che opera nella produzione, distribuzione e vendita, prevalentemente online, di cosmetici, alimentari, eccetera, fa presente che i prodotti sono venduti o direttamente ai consumatori finali o ai soggetti incaricati alla vendita per uso personale o ai “clienti privilegiati”, quelli cioè che aderiscono a specifici programmi e accedono a promozioni e sconti.
Nel primo caso il consumatore finale si avvale di un intermediario, non potendo acquistare lui stesso la merce. L'incaricato riceve dal cliente l'ordine dei beni e il pagamento anticipato e, tramite accesso all’area riservata del sito della società istante, effettua l’ordine per conto del consumatore e il relativo pagamento tracciabile.
La società istante provvederà quindi a spedire la merce direttamente all'indirizzo fornito dal consumatore finale. Il rapporto contrattuale avviene tra la società istante venditrice e il consumatore finale tanto che la prima emette nei confronti della seconda, uno scontrino e un documento di trasporto.
Anche nel secondo e nel terzo caso, sia l'ordine finale che il pagamento della merce, effettuato direttamente dagli acquirenti, avvengono su piattaforma telematica e sono entrambi tracciabili.
La società istante chiede quindi se, in tutte e tre le ipotesi, tali operazioni possono essere qualificate come commercio elettronico indiretto e rientrare tra quelle non soggette all'obbligo di certificazione per le vendite di beni per corrispondenza (articolo 2 Dpr n. 696/1996).
L’Agenzia ricorda la non applicabilità ai casi di commercio elettronico degli obblighi di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi (articolo 2 del Dlgs n. 127/2015), obblighi che dal 1° gennaio 2020 hanno sostituito la tradizionale ricevuta o scontrino fiscale.
A parere dell’Agenzia, poi, considerato che in tutte e tre le ipotesi di vendita descritte, il rapporto si instaura tra l'istante cedente e l’acquirente consumatore italiano, l’acquisto avviene online con strumenti di pagamento tracciabili e la consegna è eseguita tramite vettore, le predette operazioni rientrano senz’altro nel commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l'istante non è tenuta a documentare i corrispettivi tramite fattura né è tenuta al relativo invio telematico.
Il parere viene fornito sulla base di quanto rappresentato dall'istante e della documentazione integrativa richiesta dall’Agenzia, la quale resta soggetta a eventuali controlli esperibili in diversa sede. Resta comunque sempre possibile procedere con la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi, su base volontaria.
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